giovedì 3 settembre 2009

Vittoria WWF al Tar: perde l'integralismo dell' Assessore Febbo!


COMUNICATO STAMPA DEL 3 SETTEMBRE 2009

Il WWF ottiene la sospensiva dal TAR sul calendario venatorio
della giunta regionale dell'Abruzzo.
L'Associazione: sconfitto l'atteggiamento poco costruttivo
dell'Assessore Febbo.


Il TAR ha accolto pienamente il ricorso del WWF contro la Regione
Abruzzo sul calendario venatorio 2009-2010 annullando le scelte della
Giunta Regionale sulla preapertura alla Quaglia al 6 settembre e sul
posticipo al 31 gennaio della caccia alla Beccaccia.

Il TAR, come si può leggere nell'allegata ordinanza, ha rilevato come le
scelte della Giunta Regionale su questi due punti non fossero
adeguatamente motivate nonostante dovessero superare le obiezioni
scientifiche del parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e
Ricerca sull'Ambiente, ISPRA, massimo organo statale in materia di fauna.

Dichiara Dante Caserta, consigliere nazionale del WWF Italia: è la
vittoria della razionalità e della cautela a favore della tutela di un
bene comune come la fauna sull'atteggiamento filo-venatorio tenuto
dall'assessorato regionale che peraltro si è dimostrato chiuso al
confronto tecnico e al dialogo. La Regione Abruzzo ha prima varato un
calendario con numerose scelte che avrebbero causato gravi danni al
patrimonio faunistico della regione. Nonostante i nostri reiterati
suggerimenti, avanzati per tempo sia in consulta venatoria dal nostro
rappresentante sia per lettera, ha prima incassato una bocciatura
storica da parte dell'ISPRA che ha rilasciato un parere fortemente
negativo sulla prima versione del calendario venatorio. Nonostante ciò,
l'assessore Febbo e la giunta regionale hanno recepito le indicazioni
dell'ISPRA solo in parte, forzando su Quaglia e Beccaccia senza avere
alcun dato per motivare queste scelte. La Regione Abruzzo si è quindi
presentata a difendersi dal nostro ricorso davanti al TAR senza poter
smontare le solide argomentazioni negative dell'ISPRA. Dall'inizio della
vicenda avevamo suggerito un atteggiamento di maggiore cautela
all'Assessore regionale Febbo visto che il WWF da anni sa e denuncia che
la Regione Abruzzo è completamente inerme e priva di proprie
informazioni scientifiche circa il patrimonio faunistico. Tra censure
dell'ISPRA recepite forzatamente e la sentenza del TAR di oggi,
l'assessore si è visto letteralmente stravolto il calendario che aveva
portato in consulta per blandire i cacciatori che in quella sede avevano
smodatamente lodato l'assessore senza tener conto delle gravi lacune che
emergevano. E' una sonora sconfitta non solo per l'Assessore Febbo ma
anche per le associazioni venatorie, che prima si autodefiniscono i
maggiori amanti della Natura e poi applaudono chiunque cerca di
permettere loro di sparare su specie a forte rischio?



N. 00158/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 00287/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 287 del 2009, proposto da:
Associazione Italiana Per il World Wildlife Found For The Nature -Italia
Onlus Ong, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio De Massis, con
domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;
contro
Regione Abruzzo Presidente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura,
domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.416 DEL3/8/2009 CON CUI E'
STATO APPROVATO IL CALENDARIO VENATORIO 2009/20010..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo Presidente;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 02/09/2009 il dott.
Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Considerato che, a norma dell' art. 18, 2°comma, L 11/02/1992 n. 157, i
periodi di caccia di cui al 1° comma possono essere modificati per
determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse
realtà territoriali, previo parere obbligatorio dell' Istituto nazionale
per la fauna selvatica;
Considerato che la formulazione legislativa implica che, laddove intenda
discostarsi dal parere dell' Istituto in ordine all'opportunità
dell' anticipazione dell' apertura, la Regione sia tenuta a fornirne
congrua motivazione;
Considerato che nella fattispecie l' Istituto ha precisato che
un' anticipazione del prelievo possa essere consentita solo qualora una
specie sia in grado di tollerare una forte pressione venatoria già
all' inizio di settembre, e ciò sulla base dei dati in ordine allo stato
di conservazione della specie e tenuto conto delle caratteristiche della
riproduzione e/o migrazione della stessa, evidenziando il suo parere
negativo in relazione al prelievo anticipato della quaglia e
dell' allodola, trattandosi di specie da anni in forte regresso e
caratterizzate da uno stato di conservazione sfavorevole a livello
europeo;
Considerato che il provvedimento impugnato, e gli atti istruttori su cui
si fonda, mentre ha recepito le osservazioni ISPRA per la specie
allodola, non contiene invece una motivazione che tenga conto delle
obiezioni dellâ?TIstituto per la specie quaglia;
Considerata altresì la carenza motivazionale, sempre in riferimento alle
osservazioni ISPRA, in ordine al calendario relativo alla specie beccaccia;
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 02/09/2009
con l'intervento dei Magistrati:
Rolando Speca, Presidente FF
Paolo Passoni, Consigliere
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

EPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2009
IL SEGRETARIO

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